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Contratto Funzioni Locali: le novità in materia di pausa pranzo

lentepubblica.it • 16 Febbraio 2023

contratto-funzioni-locali-pausa-pranzoIn un recente parere dell’ARAN sono evidenziate le novità in materia di pausa pranzo a seguito dell’approvazione dell’ultimo Contratto Funzioni Locali.


Si ricorda che il rinnovo, firmato e ufficializzato lo scorso novembre, riguarda circa 430mila dipendenti di Regioni, Province, Comuni e ha vigenza per le annualità 2019-2021, seppur rinnovato quest’anno, nel 2022.

Questo nuovo testo si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni concernenti aspetti salienti del trattamento normo-economico del personale.

Ma non solo: affronta anche da vicino altri aspetti quotidiani del lavoro pubblico, come ad esempio quello delle pause e, in particolare della pausa pranzo. La giornata del lavoratore infatti viene solitamente scandita dalla cosiddetta “pausa pranzo“, di durata variabile a seconda dei comparti di riferimento.

Un recente parere dell’ARAN, CFL197, si occupa proprio di questo argomento.

Contratto Funzioni Locali: le novità in materia di pausa pranzo

Questo il testo del quesito sottoposto all’agenzia:

Considerato che l’art. 34, del nuovo CCNL siglato in data 16.11.2022, dedicato alla “Pausa”, ha disapplicato l’art. 26 del precedente CCNL e ridotto la pausa ad “almeno 10 minuti”, si chiede se in tale pausa è possibile fruire del buono pasto?

Questa qui di seguito è la risposta.

La disciplina contenuta all’art. 34 del CCNL del 16.11.2022 riguarda esclusivamente l’istituto della “pausa” per il recupero delle energie psico-fisiche di cui all’art. 8 del D.Lgs n. 66/2003, obbligatoria dopo 6 ore di prestazione continuativa. Mentre, come precisato nel comma 2 dello stesso articolo:Per la consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all’art. 35, comma 2 (Servizio mensa e buono pasto) e tenendo conto delle deroghe in materia previste dal medesimo art. 35 comma 10, la durata della pausanon può essere inferiore a trenta minuti”.

Pertanto, per la disciplina della pausa finalizzata alla consumazione del pasto (buoni pasto o servizio mensa) si rinvia all’art. 35 del medesimo nuovo testo contrattuale.

In base a questo articolo gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire un servizio di mensa o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Per maggiori informazioni sull’argomento si rimanda a questo breve approfondimento.

Il testo completo del parere dell’ARAN

Potete consultare qui di seguito il testo completo del parere.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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